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Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa a firma del Comitato Civico 2021 di Canicatti’:

“Questo Comitato Civico 2021 ha avuto in osservazione La nota prot. 1636 del 04/02/2021, con la quale è stata denegata una richiesta di assistenza all’autonomia e alla Comunicazione con la motivazione che D.A. n° 81/gab. del 15 settembre 2020 dell’Assessorato regionale alla famiglia consente solo l’assistenza ai casi previsti dall’art. 3 comma 3 della l. 104/92. Abbiamo sottoposto il caso ai nostri esperti che hanno determinato le seguenti conclusioni: La lettera rappresenta una arbitraria determinazione del Direttore del Settore Solidarietà sociale del Libero consorzio Comunale di Agrigento e mira scientemente a denegare dei diritti indiscutibili e legittimi spettanti ai soggetti deboli e per ciò protetto dalla predetta L. 104/92. Evidentemente vi è alla base il deplorevole sentimento di reiettare il dolore, la sofferenza e la necessità di aiuto di soggetti deboli. IN DIRITTO: Premesso che il D.A. n° 81/gab. del 15 settembre 2021 non determina nulla di quanto riportato nella predetta nota ma si limita ad approvare delle linee guida , di cui parleremo in seguito, ma vi è di più al paragrafo 8 (denominato con VISTA) fa riferimento alla modifica della legge regionale n° 10/2019 nel senso di rafforzare il diritto allo studio di soggetti svantaggiati , si riporta testualmente “… secondo un progetto elaborato in base ai bisogni del minore e secondo gli obiettivi del P.E.I. (piano educativo individuale) ….” , quindi risulta indiscutibile la volontà di “escludere” dell’Assessorato Regionale alla famiglia , anzi al contrario trasfonde la volontà di aiutare chiunque ne abbia bisogno. Le predette linee Guida approvare non contengono nessun tipo di esclusione in riferimento alle categorie incluse nell’art. 3 della legge n° 104/92 basta leggere il 4° comma della pagina 6 la cui chiarezza è inossidabile. L’unico comma che fa riferimento al comma 3 dell’art. 3 della L. 104/92 si trova a pagina 12 comma 1 delle linee guida , comma che fa riferimento alle modalità di attivazione del servizio. L’intendo di tale comma però è chiarissimo invero è riferito a quei soggetti che hanno necessità di , si riporta testualmente, “….un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione… “ , in questo caso vi è la necessità di produrre oltre che la “ diagnosi funzionale” il verbale di accertamento della disabilità. E’ chiaro che chi non rientra in tali casi non significa che non può avere l’assistenza ma ne avrà una adeguata al P.E.I. . Tale assunto è altrettanto chiaro il punto uno del comma 1° di pag. 12 delle linee guida la dove chiede per l’accesso al servizio la “ diagnosi funzionale “ così come prevista dall’art. 5 comma 3 del D.LGS n° 66/2017, che per quello che si nota la predetta “DIRETTORE” non ha letto. La norma riporta testualmente “…..Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 …. “ La norma a sua volta non esclude nessuno infatti fa riferimento ai seguenti soggetti, si riporta testualmente “….pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata… “ . Da quanto riportato risulta chiaro che non esistono esclusioni rispetto ai soggetti aventi diritto inclusi nell’art. 3 della legge 104/92 ne risulta diminuita la delega della regione rispetto a tali aventi diritto, anzi al contrario come enunciato dal comma 7 del D.A. n° 81/2020 i liberi Consorzi Comunali possono incrementare i “livelli” di assistenza con fondi propri. Nel caso preso in esame già munito di P.E.I. per l’anno 2020/21 lo si vuole privare di un servizio di cui ha il legittimo diritto. Pertanto si Chiede la immediata revoca del diniego posto con la nota prot. 4636 del 04/02/2021 e l’immediata attivazione del servizio. Questo Comitato Civico 2021 in conformità a quanto previsto dal d.lgs n° 33/2013 si riserva di azionare l’attività giudiziaria risarcitoria nei confronti di tutti quei soggetti che sono stati privati del legittimo diritto all’assistenza per l’illecito comportamento del direttore dei servizi sociali del libero consorzio provinciale di Agrigento. All’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro si chiede l’invio di un Commissario ad acta onde sostituire l’inadempiente direttore.”